Per la Corte d’Appello di Bari la legge Merlin è incostituzionale
La Corte d’Appello di Bari ha recepito le motivazioni della difesa di Tarantini per la sospensione del processo e ha presentato alla Corte Costituzionale un’eccezione sull’incostituzionalità della legge 75/1958 (legge Merlin)
La legge in questione, che precedee anticipa numerose risoluzioni Europee e dell’ONU, è perfettamente coerente in particolare con la Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento Italiano, ed anzi in essa si integra.
Altri protocolli come quello aggiuntivo di Palermo contro la tratta del 2000, addirittura ne prescriverebbero l’approvazione, qualora non fosse già legge dello stato.
Queste motivazioni ed altre le abbiamo inviate al Presidente della Consulta Grossi e al Presidente Mattarella.
Quì sotto il testo della lettera
Al Presidente della Corte Costituzionale Professor Paolo Grossi
e p.c. al Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella
Gentile Presidente,
Avuta notizia del caso sollevato davanti alla Corte da Lei presieduta, in merito alla presunta lesività liberticida prodotta dalla legge 75 del 1958, detta legge Merlin, esprimiamo la nostra indignazione per l’accoglimento da parte della Corte d’appello di Bari delle motivazioni della difesa dell’imputato Tarantini.
Ancora una volta la libertà delle donne viene addotta in modo canagliesco a difesa dell’abuso e dello sfruttamento sessuale delle donne. Proprio con la legge Merlin la libertà e l’autodeterminazione delle donne sono tutelate, mentre lo 3S factory sfruttamento è invece è indicato e punito come reato contro la persona. La legge 45 ha segnato una svolta di civiltà giuridica ed un passo epocale nel prescrivere azioni concrete nel perseguimento dell’uguaglianza tra generi.
Il maschilismo imperante anche nelle istituzioni del nostro paese ha sì prodotto l’aggiramento e, spesso, la contraddizione della legge, palesatesi in note e clamorose vicende che hanno dimostrato forti interessi di influenti politici nella depenalizzazione tanto dello sfruttamento e tanto del favoreggiamento della prostituzione.
La ben nota argomentazione che farebbe presumere datata la nostra legge contro lo sfruttamento, è sconfitta dalla constatazione quotidiana che proprio l’attività della, cosiddetta, protezione è terreno di coltura di molti femminicidi e sparizioni di donne. Le poche volontarie, libere da ogni vincolo e pienamente cittadine, di cui questi protettori si fanno scudo, non sono buon esempio del così detto fallimento della chiusura delle case di tolleranza. Le case senza più licenza funzionano invece non con le volontarie: sono veri e propri centri di reclusione per vittime di tratta, o invisibili prigioni per chi è legata a un tratto strada da un aguzzino.
La legge in oggetto è ancora priva di codici di applicazione, nel nostro Paese, pur essendo pienamente integrabile con la Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento Italiano. Inoltre convenzioni precedenti e ancora vigenti (per esempio il wholesale cheap balenciaga shirts protocollo di Palermo del 2000) sono pienamente riferibili allo spirito e ai principi della Merlin.
L’arbitrio politico che ha ispirato l’azione pubblica di questi anni, si vede oggi, ha indotto nelle stesse istituzioni l’impune ingresso di favoreggiatori e ricattatori sessuali, che forse a seguito di una sentenza favorevole, troverebbero modo di ridiscutere i provvedimenti sanzionatori che li hanno colpiti.
Fiduciose in una saggia decisione, ci appettiamo un respingimento dell’istanza. Napoli, 14/02/18
Firmato le associazioni: Stefania Cantatore – Udi di Napoli, Elvira Reale – Associazione Salute Donna, Esohe Aghatise – IROKO, Chiara Carpita – Resistenza Femminista, DORAD di Torino, Donatella Martini – DonneinQuota