70 anni di cittadinanza delle donne – la mozione in Senato – prima firmataria Valeria Fedeli

 Il 10 marzo 1946, con il Decreto legislativo Luogotenenziale n. 74, viene sancito il diritto all’elettorato passivo per le donne, che già avevano visto riconosciuto quello all’elettorato attivo nel 1945.

Una ricorrenza da rendere viva! Per questo ho presentato una mozione, sottoscritta da donne e uomini di diversa appartenenza partitica. Questo quanto dichiarato da Valeria Fedeli

Atto n. 1-00533
Pubblicato il 8 marzo 2016, nella seduta n. 587

FEDELI , FINOCCHIARO , MATURANI , DE BIASI , BIANCONI , BERNINI , DE PETRIS , REPETTI , BONFRISCO , AMATI , ANGIONI , ASTORRE , BORIOLI , CHITI , D’ADDA , DI GIORGI , DIRINDIN , FABBRI , FASIOLO , FILIPPIN , GATTI , GIACOBBE , GINETTI , GUERRA , LANZILLOTTA , LO GIUDICE , LO MORO , LUCHERINI , MANASSERO , MARAN , MATTESINI , ORRU’ , PAGLIARI , PARENTE , PEGORER , PEZZOPANE , PUGLISI , PUPPATO , ROSSI Gianluca , SANTINI , SOLLO , FERRARA Elena

Il Senato,

premesso che:

il 2 giugno 2016 ricorrerà il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e, contestualmente, il settantesimo anniversario del voto alle donne in Italia;

fino al 1945 le italiane non godevano dell’elettorato attivo, fino al 1946 di quello passivo;

al termine del primo conflitto mondiale, la legge 16 dicembre 1918, n. 1985 ampliò il suffragio, estendendolo a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto il ventunesimo anno di età e, prescindendo dai limiti di età, a tutti coloro che avessero prestato servizio nell’esercito mobilitato;

le donne italiane dovettero aspettare il 1945, quando, con il Paese ancora diviso, fu emanato il decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23, recante “Estensione alle donne del diritto di voto”, che riconobbe il diritto di voto alle donne, con grave ritardo rispetto ad altri Paesi: in Nuova Zelanda le donne votavano sin dal 1893, in Finlandia dal 1906, in Norvegia dal 1913, in Canada dal 1917, in Gran Bretagna dal 1918 e in Germania dal 1919; prima dell’Italia avevano riconosciuto questo diritto, fra gli altri Paesi, anche Turchia, Mongolia, Filippine, Cuba e Thailandia;

nel suddetto decreto non era tuttavia previsto l’elettorato passivo delle donne, che fu riconosciuto con il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, recante “Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea costituente”, che sancì il principio dell’uguaglianza tra i sessi per l’esercizio dei diritti politici;

il 2 giugno del 1946 tutte le donne italiane poterono recarsi alle urne ed essere elette in elezioni politiche in quella che fu una giornata storica: finalmente le donne potevano prendere attivamente parte alla vita politica;

sui banchi dell’Assemblea costituente sedettero le 21 prime parlamentari, a ragione denominate “Madri costituenti”: 9 erano comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e una era stata eletta tra i candidati dell’Uomo Qualunque. Erano quasi tutte laureate, molte di loro insegnanti, qualcuna era giornalista-pubblicista, una sindacalista e una casalinga. Erano tutte giovani, alcune giovanissime e molte di loro avevano preso parte alla Resistenza;

5 di loro entrarono nella “Commissione dei 75”, incaricata dall’Assemblea costituente di scrivere la Carta costituzionale: Angela Gotelli, Maria Federici, Nilde Iotti, Angelina Merlin e Teresa Noce. Solo più di trent’anni dopo, proprio Nilde Iotti fu la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei deputati, una delle cinque più alte cariche dello Stato, mai ricoperte da una donna, occupando lo scranno più alto di Montecitorio per tre legislature, dal 1979 al 1992;

far parte della “Commissione dei 75” fu per le donne una grandissima occasione: rispetto agli uomini, infatti, esse sostenevano non solo le istanze del partito nelle cui liste erano state elette, ma anche le istanze femminili per cambiare finalmente in meglio la condizione delle donne. Contribuirono così in modo determinante a scrivere gli articoli più moderni e di principio della Costituzione, tra cui gli articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51;

così ricorda la storica giornata del 2 giugno Tina Anselmi “E le italiane, fin dalle prime elezioni, parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami non sono ancora finiti. Come se essere maschio fosse un lasciapassare per la consapevolezza democratica!”;

la scrittrice e saggista Maria Bellonci (ideatrice del “premio Strega”), così descrive quel giorno: “Anche per me, come per tutti gli scrittori, e come per tutti quelli che sono avvezzi a mettere continuamente se stessi al paragone delle cose, gli avvenimenti più importanti di quest’anno 1946 sono fatti interiori; ma è un fatto interiore – e come – quello del 2 giugno quando di sera, in una cabina di legno povero e con in mano un lapis e due schede, mi trovai all’improvviso di fronte a me, cittadino. Confesso che mi mancò il cuore e mi venne l’impulso di fuggire. Non che non avessi un’idea sicura, anzi; ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a quest’idea, alla quale mi pareva quasi di non aver diritto perché non abbastanza ragionata, coscienziosa, pura. Mi parve di essere solo in quel momento immessa in una corrente limpida di verità; e il gesto che stavo per fare, e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi sgomentava. Fu un momento di smarrimento: lo risolsi accettandolo, riconoscendolo; e la mia idea ritornò mia, come rassicurandomi.”, e ancora, la giornalista Anna Garofalo “Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un’autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d’amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari”;

premesso inoltre che:

da allora iniziò per le donne un lungo percorso di riconoscimento di diritti e di autonomia che negli anni ha prodotto leggi significative nel solco dei principi della Costituzione italiana, tappe fondamentali di un cammino difficile, ma foriero di importanti novità: è del 1950 la legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, del 1958 la legge sull’abolizione delle case di prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, firmata da Lina Merlin, primo esempio di mobilitazione parlamentare trasversale, è del 1970 la legge sul divorzio, del 1975 la riforma del diritto di famiglia, che garantì finalmente la parità tra i coniugi e la comunione dei beni, del 1977 la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, del 1978 la legge sull’interruzione di gravidanza;

è del 1960 l’accordo interconfederale per la parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici;

considerato che:

la formulazione del primo comma dell’articolo 51 della Costituzione che recita: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza” fu frutto di un’importante discussione nell’Assemblea costituente, nella quale prevalse la consapevolezza del ruolo che le donne potevano svolgere nella formazione della Repubblica e nello sviluppo della democrazia;

grazie anche ai contributi delle donne costituenti furono respinte proposte limitative dell’universalità del diritto, come quella che proprio all’articolo 51 prevedeva l’inciso “conformemente alle loro attitudini e facoltà”;

quel fondamentale risultato ha consentito alle donne l’accesso, prima impensabile, a professioni come la magistratura, la polizia e l’esercito;

tuttavia, nel tempo ci si è resi conto che l’uguaglianza nella rappresentanza politica era ben lungi dall’essere raggiunta. Per questo motivo fu approvata la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, dovuta anche a un orientamento espresso dalla Corte costituzionale con una sentenza del 1995, che ha modificato l’articolo 51 della Costituzione aggiungendo un periodo secondo cui “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Con questa legge si è compiuto un passo in avanti nella realizzazione dell’eguaglianza sostanziale, nel rispetto dell’universalità del principio di eguaglianza e del carattere universale della rappresentanza, fornendo la necessaria copertura costituzionale alla rimozione degli ostacoli che non consentono alle donne l’accesso alle cariche elettive;

e, ancora, l’articolo 117, settimo comma, della Costituzione (modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce che “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”;

la pronuncia più rilevante della Corte costituzionale sul tema è la sentenza n. 4 del 2010, con cui la Corte, richiamando il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo, relativa all’introduzione della “doppia preferenza di genere”, da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura. Secondo la Corte “il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’articolo 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale”;

la legge 12 luglio 2011, n. 120, ha introdotto misure per la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati;

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, ha previsto, per l’elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la cosiddetta “quota di lista” per cui nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi e l’introduzione della cosiddetta “doppia preferenza di genere”, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza, restando comunque ferma la possibilità di esprimere una singola preferenza;

la legge 22 aprile 2014, n. 65, per le elezioni del Parlamento europeo, ha introdotto nella legge elettorale europea disposizioni, volte a rafforzare la rappresentanza di genere, prevedendo, per la disciplina da applicarsi dal 2019, la cosiddetta “tripla preferenza di genere”: le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza;

la legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52, (cosiddetto “Italicum”), recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, detta alcune norme in favore della rappresentanza di genere, prevedendo che, nella successione interna delle singole liste nei collegi plurinominali, i candidati siano collocati in lista, secondo un ordine alternato di genere; che a pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ogni circoscrizione non possa esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso; che in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l’elettore debba scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo (cosiddetta “doppia preferenza di genere”);

la legge 15 febbraio 2016, n. 20, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali, ha modificato l’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, prevedendo la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive mediante la doppia preferenza di genere, ove sia prevista l’espressione di preferenze, l’alternanza tra candidati di sesso diverso, ove siano previste liste senza espressione di preferenze e l’equilibrio tra candidature presentate con il medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale, in caso di collegi uninominali. Si realizza così l’equilibrio di genere anche nei consigli regionali;

last, but not least, nella proposta di riforma costituzionale è stato modificato l’articolo 55: ora si prevede che “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”;

considerato inoltre che secondo il global gender gap, che registra l’indice sul divario di genere, stilato annualmente dal “World economic forum”, nella graduatoria diffusa nel 2014 l’Italia si colloca al 69° posto su 142 Paesi, nonostante ci sia stato un significativo aumento del numero delle donne in Parlamento (dal 22 per cento nel 2012 al 31 per cento nel 2013);

considerato infine che:

la data del 2 giugno 2016 rappresenta, non solo un anniversario per il Paese e per il diritto al voto acquisito dalle donne, in termini di elettorato attivo e passivo, ma anche l’occasione per dare forte e rinvigorito impulso alla parità di genere sostanziale e non solo normativa tra uomini e donne, attraverso la promozione di azioni volte a eliminare le diseguaglianze in ambito sociale, lavorativo, politico, culturale;

la storia delle donne nel Novecento è stata portata all’attenzione del mondo dalle conferenze mondiali dell’ONU, che hanno indicato le donne come il primo soggetto per i cambiamenti del mondo nel segno dello sviluppo, dell’uguaglianza, della pace;

i fatti citati dimostrano come le donne abbiano portato nella cultura politica, sociale e civile del Paese un contributo importantissimo, destinato a rimanere per sempre, nell’ambito di un lungo percorso che però è ancora lungi dall’essere concluso,

impegna il Governo:

1) a promuovere, nel corso del 2016, iniziative di ampio respiro, di carattere nazionale e locale, per ricordare le figure delle 21 donne costituenti, anche attraverso la realizzazione di programmi televisivi e radiofonici;

2) a promuovere in tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, momenti dedicati alla conoscenza e allo studio delle 21 donne costituenti, ricordandone l’impegno e il ruolo svolto nella stesura della Carta costituzionale, nonché a istituire, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi destinati al riconoscimento e alla valorizzazione delle donne nella Storia, nella Filosofia, nella Scienza e nelle altre discipline umanistiche e scientifiche;

3) a promuovere e a rafforzare la tutela dei diritti delle donne e il loro empowerment in tutti i settori, affrontando le cause strutturali della discriminazione basata sul genere, a promuovere le condizioni che favoriscono la trasformazione nelle relazioni di genere per renderle egualitarie e a garantire alle donne l’effettiva partecipazione, nonché la possibilità di assumere la leadership a tutti i livelli decisionali, politici, economici e sociali.http://www.partitodemocratico.it/gCloud-dispatcher/b94a117c-e515-11e5-8ec0-001b21be4498

Related Posts

Con occhi di donna… Byron e Ravenna 

Con occhi di donna… Byron e Ravenna 

“La memoria delle mani”, intervista sul canale YouTube

“La memoria delle mani”, intervista sul canale YouTube

Nel numero 3/2024 del “Foglio del Paese delle Donne” il XXV Premio di scrittura femminile con la graduatoria e le recensioni di tutte le opere premiate

Nel numero 3/2024 del “Foglio del Paese delle Donne” il XXV Premio di scrittura femminile con la graduatoria e le recensioni di tutte le opere premiate

No Comments Yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *