Lo stalking non può “estinguersi” come reato con un risarcimento
Dichiarazione della Presidente Gabriella Carnieri Moscatelli
“In merito alle proteste di alcuni rappresentanti del Governo, in particolare il Sottosegretario Migliore, ci tengo a precisare che, come conferma la nostra avvocata cassazionista, Antonella Faieta, non corrisponde a quanto contenuto nella normativa sul femminicidio quanto affermato dal sottosegretario. La legge del 15.10.2013 n. 119 (legge sul femminicidio) ha precisato che per il reato di stalking la remissione della querela può essere “soltanto processuale”. Questo significa che la querela non è irrevocabile e che può essere rimessa dinanzi al giudice. Quindi l’art. 162 ter introdotto nel nuovo codice penale è assolutamente applicabile al reato di stalking, per cui è necessaria la querela. Infatti, per lo stalking, si procede d’ufficio solo in alcuni casi e non vi è dubbio che il reato sia particolarmente odioso sempre non solo nelle ipotesi aggravate per le quali non è possibile rimettere la querela.
Confermo quindi, come Presidente del Telefono Rosa Nazionale e a nome di tutte le Volonatrie che ogni giorno combattono contro il mostro chiamato “#stalking” che riteniamo sia stato commesso un gravissimo errore non stralciando questo reato dalle tipologie per le quali sono ammesse “riparazioni” alternative. Pensare che lo stalking possa “estinguersi” come reato con un risarcimento ci fa orrore. E’ un arretramento legislativo e culturale e, per quanto siano cose diverse, ci rimanda a nefasti ricordi di “matrimonio riparatore”. Una cosa poi è certa: ancora una volta si prendono decisioni sulla vita delle donne, che non hanno voce neanche quando sono vittime.”