Cittadini di serie A e serie B
Nel dibattito sul testo unificato dei disegni di legge su consenso informato e dichiarazioni anticipate su trattamenti sanitari, sono state presentate alcune questioni pregiudiziali di costituzionalità, non approvate: di seguito l’intervento di Donatella Poretti.[…] Intervengo per illustrare questa seconda questione pregiudiziale di costituzionalità anche nello spirito poco fa suggerito dalla senatrice [Bonino->https://www.womenews.net/spip3/spip.php?article3823]: {{fermatevi!}} […]
{{“Tutela della libertà e della dignità della persona”,}} ha pronunciato anche queste parole il relatore Calabrò all’inizio del suo intervento. Se fosse questo il principio al quale si è ispirato il relatore nello scrivere il testo base, poi modificato dalla Commissione, non saremmo qui oggi nella condizione di avanzare una questione pregiudiziale di costituzionalità. Se il principio che avesse ispirato il testo del relatore fosse stato davvero quello della tutela della libertà e della dignità della persona, ci troveremmo qui a votare insieme una legge che disciplina il testamento biologico.
Invece, siamo qui insieme a {{votare una legge che trasforma in obbligatori alcuni trattamenti sanitari, creando dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B}}. I cittadini di serie A sono quelli che possono esprimere il consenso alle cure; i cittadini di serie B sono quelli che non sono più in grado di esprimere quel consenso, che avrebbero potuto farlo precedentemente, ma le cui dichiarazioni non vengono assolutamente prese in considerazione a causa di questa legge. Allora che senso ha fare una legge che avrebbe dovuto invece equiparare i diritti della persona cosciente a quelli della persona che si trova in stato di incoscienza?
Il disegno di legge in questione stabilisce, all’articolo 3, comma 6, punto dirimente su cui ci vedremo in questi giorni a discutere, che: «(…) l’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento». Se approvata, questa disposizione introdurrebbe all’interno del nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa pienamente lesiva dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione
[[{Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.}
{Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.}
.]]
Il diritto di rifiutare trattamenti medici è espressamente riconosciuto all’articolo 32, secondo comma, della Costituzione; è altresì desumibile sia dall’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo [[{Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.]]} sia dall’articolo 3 della Carta europea dei diritti dell’uomo [[{Articolo 3 – Diritto all’integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica .
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
– il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
– il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone
– il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
fonte di lucro
– il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani}]]; è inoltre parte integrante dei diritti inviolabili della persona, di cui all’articolo 2 della nostra Carta fondamentale.
{{La vita umana è anch’essa oggetto di un diritto fondamentale}}, riconducibile all’area dei diritti inviolabili di cui all’articolo 2 della Costituzione, ma la sua tutela non può estendersi sino al punto di limitare{{ il diritto (altrettanto fondamentale) di rifiutare un trattamento medico,}} che altro non è se non una puntuale estrinsecazione del diritto alla propria integrità fisica e alla propria stessa dignità personale. Il diritto di rifiutare i trattamenti medici si estende anche a quelli necessari per la propria sopravvivenza, non essendo in alcun modo ricavabile dal diritto alla vita (che tutela innanzitutto l’individuo contro le aggressioni da parte di terzi) né un dovere di mantenersi in vita, né un dovere di subire interventi nel proprio corpo finalizzati al mantenimento delle funzioni vitali, nonostante la propria contraria volontà.
La ratio delle predette regole costituzionali si correla ai fondamenti di un Stato laico e personalista, qual è il nostro, in cui allo {{Stato – che non è l’esponente di una moralità superiore, né tanto meno il detentore di verità assolute (queste in realtà sarebbero le teocrazie}}) – difetta la legittimazione ad imporre argomenti e scelte in relazione agli aspetti più intimi e delicati dell’esistenza, o addirittura l’adesione a valori propri di certe etiche o religioni (come quello della cosiddetta sacralità della vita).
Tutti i criteri interpretativi – quello letterale, quello sistematico, quello teleologico e quello storico – confermano l’esistenza nel nostro ordinamento costituzionale della regola del rifiuto, da parte del diretto interessato, di un qualsiasi trattamento, fosse anche salvavita.
{{Non v’è dubbio che idratazione e alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano un trattamento sanitario.}} Dico “non v’è dubbio”, ma in realtà qui v’è certezza che non lo siano. Allora forse dovremmo approfondire la questione dell’atto chirurgico: un medico buca la pancia di un paziente e ci mette un tubo; da quel giorno ogni volta un medico viene ed è costretto a firmare una ricetta per stabilire quali farmaci, quali molecole debbano passare attraverso quel tubo. Se tutto questo non è un trattamento sanitario, un atto medico, ditemi voi qual è un atto medico.
Ma, appunto, se non v’è dubbio che idratazione e alimentazione artificiali siano un trattamento sanitario, il dubbio che non lo siano diventa invece certezza nella legge. Esse si fondano del resto su un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Ciò, del resto, è convalidato dalla comunità scientifica internazionale e trova il sostegno della giurisprudenza del caso Cruzan e del caso Bland, oltre ad allinearsi agli orientamenti della nostra giurisprudenza costituzionale; sicché, una legge ordinaria che prevedesse forme di obbligatorietà di trattamenti di questo tipo si porrebbe in insanabile conflitto con il già citato articolo 32, comma 2, della Costituzione.
Peraltro, se, con non poco azzardo, si volesse negare persino la qualifica di “trattamento sanitario” alle nutrizione e idratazione artificiali (o ad altri interventi salvavita non ripristinatori, ma sostitutivi, di funzioni compromesse), esse sarebbero in ogni modo pienamente rifiutabili, ex articolo 13 della Costituzione, come qualsiasi altra ingerenza sulla persona fisica. Se non è un atto sanitario, a maggior ragione qualsiasi atto sul mio corpo, senza la mia volontà, non può essere fatto.
[…] Del resto, esistono appelli di medici che si appellano anche ai medici che sono presenti in Senato, specificando come {{una legge sul testamento biologico non deve essere in contrasto con l’articolo 53 del codice di deontologia medica}}, il quale afferma che «quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, (…) se (…) è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla».
Insomma, sono atti medici, atti sanitari, ce l’hanno detto tutti, lo dicono il tutto il mondo tranne che qui dentro; e, se sono atti medici la nostra Costituzione ci dice che non possono essere imposti contro la volontà del paziente. Se secondo voi, al di là della logica e di quella che è la realtà, non sono atti medici, allora non possono essere fatti su una persona perché sarebbero altrimenti lesivi della dignità di quella persona.
[…] Con questa pregiudiziale di costituzionalità noi chiediamo di non procedere oltre nell’esame del disegno di legge. Se una legge la si vuol fare, la si faccia se è una buona legge e non una qualsiasi legge, perché una qualsiasi legge comporterebbe un nuovo intervento della magistratura e numerosi nuovi possibili contenziosi. {{Una legge siffatta andrebbe infatti subito dinanzi alla Corte costituzionale per la sua incostituzionalità.}}
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