Ora entrano in campo tutte le contraddizioni legate alla presenza dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italianaDalle reazioni spropositate, rinfocolate dai titoli scandalistici di molta stampa
e TG ( che tra poco spegneranno i riflettori sul mostro sbattuto in prima pagina
nella penuria di notizie agostane), si capisce che l’argomento “insegnamento
della religione cattolica” continua a rappresentare – anzi più che mai- uno dei
nervi scopertissimi delle gerarchie cattoliche, dei politici ad esse devoti, e,
ovviamente,dei docenti di religione cattolica, benché ormai inseriti nei ruoli
dello Stato.
{{
La sentenza n.7076 del TAR del Lazio}} che dichiara illegittima l’attribuzione
dei punti del credito scolastico da parte dei docenti di r.c. ad alunni/e in sede
di ammissione agli Esami di Stato, è stata presentata come una sorta di
sfollagente che elimina dagli scrutini i docenti di quella materia.

Leggendo direttamente il testo della sentenza, o , con la dovuta
attenzione, il [comunicato stampa->http://www.italialaica.it/cgi-bin/news/view.pl?id=009674] della {{Consulta romana per la laicità delle
istituzioni}} si è in grado di comprendere la portata e il senso del provvedimento.

Alcuni quotidiani hanno tentato di farsene interpreti consapevoli, ma
purtroppo molti lettori non vanno oltre la lettura dei titoli, e in tutte le reti
televisive {{il pieno campo è stato lasciato a rappresentanti della maggioranza
di Governo e della Conferenza Episcopale}}. Credo nessuno abbia potuto vedere
il volto e sentire la voce dei promotori del ricorso- 24 associazioni laiche,
Confessioni religiose, studenti dell’ultimo anno di corso.

{{ Cosa dice in realtà la sentenza del TAR del Lazio?}}
_ Afferma l’illegittimità dell’attribuzione del credito scolastico da parte dei
docenti di r.c. per due motivi:
_ {{a)}} l’irc non fa parte delle materie sulla media delle quali viene
attribuito il punteggio del credito ( che è come un bagaglio di
partenza – definito in termini economicistici poco adatti alla
scuola dall’ex ministro Luigi Berlinguer – da sommare ai risultati
delle prove d’esame). Per legge ( art.309 del T.U. del 1994) il
docente di r.c. compila una scheda a parte contenente il giudizio
da consegnare ai genitori.
_
{{b)}} qualsiasi punteggio attribuito per la frequenza all’irc o a
un’attività ad esso alternativa penalizzerebbe tutti coloro
che non avvalendosi dell’irc, sulla base della sent.203/’89
della Corte Costituzionale, compiono scelte diverse.

Una prima osservazione è che l’attribuzione del credito
scolastico avviene nel Consiglio di classe ma non è lo
scrutinio.

Per quanto riguarda lo scrutinio, il TAR non fa che richiamare
la normativa vigente, poiché l’oggetto dei ricorsi non era lo
scrutinio, ma le Ordinanze per gli Esami di Stato del 2007 e del
2008 nella parte in cui consentivano l’attribuzione del “credito”
anche agli insegnanti di irc e di attività alternative.
Il TAR non fa che ribadire la normativa della scheda separata
cui si è fatto riferimento, e ribadisce anche la normativa prevista
dalla revisione dell’Intesa applicativa del Nuovo Concordato
tra CEI e Governo italiano, nel 1990, in virtù della quale nella
votazione per la promozione o bocciatura dell’alunno/a allo
scrutinio finale, se il voto del docente di r.c. risultasse
determinante, esso diviene un giudizio da inserire nel verbale.
In sostanza, ovunque il voto del docente di r.c. potrebbe
consentire un privilegio o comunque un vantaggio per chi
ha liberamente scelto questo insegnamento di carattere confessionale,
(e quindi facendo appello a ragioni di coscienza),
questo voto non può essere espresso nel rispetto del principio di non
discriminazione.

A questo punto entrano in campo tutte le contraddizioni dovute
all’insegnamento della religione cattolica nel nostro paese.
Prima fra tutte la sua presenza nell’orario scolastico in virtù di
un Concordato con una sola Chiesa, che non rappresenta più “la
sola religione dello Stato italiano”, ma che si trova a convivere con
decine, anzi centinaia, di fedi religiose cui è riconosciuta pari
dignità nell’art.3 della nostra Costituzione.
I docenti di questa particolare disciplina, cui il Vicariato
conferisce un’idoneità insindacabile ( il concorso pubblico
cui questi docenti sono ammessi per entrare –scandalosamente-
nei ruoli dello Stato, non entra nel merito della loro preparazione
in materia!), godono degli “stessi diritti e doveri degli altri docenti”.
Da qui una seconda contraddizione, poiché l’uguaglianza di tali
diritti e doveri, teoricamente affermata e NON NEGATA dal TAR,
entra in crisi ogni volta che si scontra con i limiti che abbiamo
precedentemente citato e che NON POSSONO ESSERE
DISINVOLTAMENTE SUPERATI, poiché sono limiti costituzionali
che riguardano la tutela del principio della laicità dello Stato e
dell’uguaglianza dei diritti nella scuola.

Terza contraddizione: la natura dell’irc. Per poterlo inserire
nel curricolo scolastico il Nuovo Concordato lo definisce un
insegnamento culturale che tutti e tutte possono liberamente
scegliere senza dar luogo a discriminazioni.
Ma può un insegnamento culturale essere ristretto nei confini
della dipendenza da una gerarchia cattolica?
Ora la polemica si sta spostando molto su questo versante:
la materia è una materia “culturale” come le altre e i docenti non
devono incontrare alcuna esclusione. Come se concessione
e ritiro dell’idoneità non dipendesse esclusivamente dalle
gerarchie cattoliche…
In particolare su questo punto la sentenza del TAR Lazio ci
viene in aiuto in più passi.
A pag.13 si legge “Qualsiasi religione- per sua natura- non è
né un’attività culturale, né artistica, né ludica, né un’attività sportiva,
né un’attività lavorativa ma attiene all’essere più profondo della
spiritualità dell’uomo e a tal stregua va considerata a tutti gli effetti.”
E ancora: “ Sulla considerazione che la religione non è una
“materia scolastica” come le altre deve essere ancorato
il convincimento circa l’illegittimità della sua riconduzione all’ambito
delle attività rilevanti ai fini dei crediti..”
Dovremo attrezzarci a una battaglia graduale, cui questa sentenza
dà grande conforto, anche se l’appello vergognoso al Consiglio
di Stato da parte della ministra Gelmini potrebbe vanificarla….
1. Gli insegnanti di r.c. operino nella scuola entro i limiti fissati
dalle leggi.
2. L’irc non deve continuare a restare nell’orario obbligatorio
3. La battaglia contro il Concordato oggi non più accettabile
in un clima di pluralismo religioso sempre più in espansione.