L’Unione europea lancia una Task Force per tutelare i Rom
Bruxelles, 30 settembre 2010. Oltre ad aver aperto una procedura di infrazione* contro la Francia, riguardo alle espulsioni dei Rom, la Commissione europea prepara nuove iniziative per affrontare il problema della discriminazione dei Rom e Sinti in alcuni Stati del nostro continente. L’ha dichiarato l’onorevole Viviane Reding, vicepresidente della Commissione e responsabile per la giustizia e la cittadinanza. Si prepara un non meglio precisato – al momento – quadro europeo per le strategie di integrazione dei Rom, che sarà basato sulle conclusioni dei lavori della Task force sui Rom annunciata pochi giorni fa nel corso di una riunione informale del Consiglio dell’Unione europea dei capi di Stato e di governo. Per comprendere la natura della Task Force e le basi del nuovo quadro europeo, è necessario ricordare quanto si è discusso proprio in quel meeting, passato quasi inosservato.
{{Il 17 settembre scorso}}, infatti, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di dare corpo a {{un piano per combattere pregiudizi, discriminazioni e azioni di repressione del popolo Rom}}. Il segretario generale {{Thorbjorn Jagland}} ha definito quali basi del piano la definizione giuridica dei diritti e dei doveri delle comunità Rom in Europa. Sembra uno dei soliti progetti confusi, che comporteranno investimenti miliardari per risultati risibili. Di buono, però, almeno stavolta vi è l’attenta valutazione da parte del Consiglio dello Statuto Quadro del popolo Rom nell’Unione europea (http://www.rroma-europa.eu/it/sc_it.html) elaborato dall’organo internazionale di studio denominato Ranelpi, formato da giuristi, studiosi e difensori dei diritti umani Rom e non Rom.{{ Lo Statuto Quadro}} è fra i documenti che verranno, secondo le prime informazioni di cui disponiamo, esaminati e adottati: una scelta che ci auguriamo sarà confermata nelle fasi in cui si definiranno le nuove politiche Ue sui Rom.
{{ La Francia ha promesso di attenersi a tale piano Ue per bocca del ministro Lelouche}}. La Task Force è politica e tecnica e sarà formata da membri del Parlamento europeo, del consiglio d’Europa e degli Stati membri, con consulenza di organizzazioni per i diritti umani. La sua composizione verrà definita prossimamente in un incontro ai massimi livelli per stabilire gli standard del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea per quanto concerne i diritti delle comunità Rom.
*{{Che cos’è una procedura di infrazione}}. La procedura di infrazione è un procedimento a carattere giurisdizionale diretta a sanzionare uno Stato dell’Ue che abbia violato norme comunitarie. E’ disciplinata dagli articoli 226, 227 e 228 del Trattato di Roma. Si svolge in tre fasi:
{Fase pre-contenziosa (in cui si trova attualmente la Francia)}
La fase pre-contenziosa compete alla Commissione europea, che può avviarla d’ufficio (art. 226 del Trattato CE) o su richiesta di uno Stato membro (art. 227 del Trattato CE) o da una denuncia di privati cittadini.
In via preliminare il Collegio dei Commissari della Commissione europea, dopo aver constatato l’effettiva violazione di una norma comunitaria, concede allo Stato membro sottoposto alla procedura un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni sugli addebiti ricevuti, tramite l’invio di una lettera di messa in mora. Se lo Stato interessato non risponde entro i termini fornendo chiarimenti soddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato con cui rivolge al Paese sotto procedura una formale diffida ad adempiere gli obblighi.
{Fase giurisdizionale o contenziosa}
Quando lo Stato soggetto a procedura non si conforma al parere nel termine fissato dalla Commissione, la stessa Commissione o lo Stato membro che abbia eventualmente avviato la procedura, possono proporre ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Se la Corte riconosce la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato in contenzioso, quest’ultimo ha l’obbligo di riparare immediatamente alla violazione accertata. Se la Commissione, successivamente, ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza emessa dalla Corte comporta, può avviare un’altra procedura di infrazione, con un nuovo giudizio davanti alla Corte di Giustizia per l’esecuzione della sentenza, chiedendo il pagamento di una somma forfetaria e di una penalità di mora (art. 228 del Trattato CE).
{Sanzioni }
Le sanzioni pecuniarie per l’esecuzione delle sentenze emesse in seguito a procedura di infrazione sono state fissate recentemente dalla Commissione con la Comunicazione SEC 2005 n. 1658.
Contatti:
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