Molti e molte si chiedono se il Diritto Internazionale consenta all’Italia di
accogliere Pegah Emambakhsh e concederle asilo. Da Roberto Malini – Matteo Pegoraro – Dario Picciau (di EveryOne) riceviamo e volentieri pubblichiamo questo approfondimento, che toglie ogni dubbio. Trascurando il fatto
che nel caso della lesbica iraniana sono state violate praticamente
tutte le norme internazionali per la tutela dei Diritti Umani, la
risposta è sì. {{Il rifiugiato ha dirito di scegliere, anche in caso di
espulsione, la nazione in cui vuole essere trasferito}}, purché tale
nazione soddisfi alcune caratteristiche, specificate fra l’altro
nella Convenzione Europea per i Rifugiati, Appendix III (Twenty
guidelines on forced return), Chapter II, Guideline 2 (Adoption of
the removal order), Adopted by the Committee of Ministers of the
Council of Europe in May 2005.

Il nostro Paese, con la proposta che
si appresta a presentare al Regno Unito, soddisfa pienamete le
caratteristiche richieste al punto 3:

{Appendice III – Venti linee guida sull’allontanamento adottate dal Comitato dei Ministri del Concilio Europeo nel Maggio 2005}

Capitolo II – L’ordine di allontanamento

{{Linea guida 2. Utilizzo dell’ordine di allontanamento}}

Gli ordini di allontanamento possono essere emanati in seguito a una
decisione in conformità della la legge

1. Un ordine di allontanamento può essere emanato laddove le autorità
dello stato ospite abbiano considerato tutte le informazioni di
rilevo disponibili al momento, e siano certi, per quanto sia
ragionevole attendersi, in funzione di esse, o basandosi su di esse,
che l’ordine non esponga la persona che dovrà affrontare il ritorno a:

a. un rischio reale di essere giustiziato o esposto a tortura e
trattamenti o punizioni inumani e degradanti;

b. un rischio reale di essere ucciso o esposto a tortura e
trattamenti o punizioni inumani e degradanti da enti non governativi,
se il paese di ritorno, parti o organizazioni che controllano lo
stato o aree rilevanti dello stato, incluse organizzazioni
internazionali, non fossero in grado di offrire una appropriata ed
effettiva protezione;

c. altre situazioni in cui, sotto la legge internazionale o
legislazione nazionale, giustifichino la garanzia di una protezione
internazionale.

2. L’ordine di allontanamento potrà essere emanato solo dopo che le
autorità dello stato ospite, dopo aver considerato tutte le
informazioni di rilevo disponibili al momento, siano certe che la
possibile interferenza con i diritti del rimpatriato al rispetto
verso la famiglia o la vita privata sia, in paticolare, proporzionata
e in funzione di un aiuto legittimo.

3. Se lo stato di ritorno non è lo stato d’origine, l’ordine di
allontanamento può essere emanato solo se le autorità dello stato
ospite siano certe, per quanto sia ragionevole attendersi, che lo
stato in cui la persona che ritorna non espellerà a sua volta lui o
lei in un terzo stato dove possa correre i rischi menzionati nel
paragrafo 1, sotto-paragrafi a. e b. o altre situazioni menzionate
nel paragrafo 1, sotto paragrafo c.

4. Nell’applicare i paragrafi scritti sopra in relazione alla
situazione del paese di ritorno, le autorità dello stato ospite
dovranno consultare le informazioni disponibili, includendo fonti di
informazione non governative e dovranno tenere in considerazione ogni
informazione fornita dall’Alto Commissario per i Rifugiati delle
Nazioni Unite (UNHCR).