Procede al galoppo nel frattempo l’escalation della violenza in tutte le
forme contro le donne, di pari passo con le nuove povertà causate dal
dissesto economico del sistema paese, che le donne sono costrette a subire
senza alcuna rete di salvaguardia e con un sovraccarico abnorme di fatiche
e responsabilità, non ultima la sostituzione integrale di un welfare
latitante, per bambine-i e anziane-i.Siamo nel 2012, aumenta il femminicidio e la violenza sulle donne, e
diminuiscono le garanzie di giustizia per le vittime, donne e bambine.
_ La violenza sulle donne raggiunge livelli tali da creare allarme sociale,
cosicché dal 2009, con l’ approvazione del Parlamento della legge di
contrasto alla violenza sessuale, il giudice non poteva applicare misure
cautelari diverse dal carcere ai presunti stupratori, aventi a carico gravi
indizi di colpevolezza.

Interviene nel 2010 la Corte Costituzionale, che ritiene questa norma
giudiziaria in contrasto con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione e
quindi ammette alternative al carcere «nell’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure».

Nel 2012 la terza sezione penale della corte di Cassazione con la sentenza
n.4377/12, stabilisce che i principi interpretativi che la Corte
costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali
su minorenni sono in toto applicabili anche alla “violenza sessuale di
gruppo”, dal momento che quest’ultimo reato “presenta caratteristiche
essenziali non difformi” da quelle che la Consulta ha individuato per le
altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.

Procede al galoppo nel frattempo l’escalation della violenza in tutte le
forme contro le donne, di pari passo con le nuove povertà causate dal
dissesto economico del sistema paese, che le donne sono costrette a subire
senza alcuna rete di salvaguardia e con un sovraccarico abnorme di fatiche
e responsabilità, non ultima la sostituzione integrale di un welfare
latitante, per bambine-i e anziane-i.

C’è da chiedersi perché questo sistema giudiziario decide di passare di
mano in mano i termini di una legge per modificarne la finalità iniziale,
con i modi di una escalation all’indietro in termini di garanzia e
sicurezza per le vittime di delitti gravissimi come lo stupro di gruppo.

L’Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana è stato preso a
pretesto prima per liberare dal carcere e adesso per dare una
interpretazione estensiva allo stupro di gruppo contro una minorenne.

Art.3

{Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
_ È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.}

Allora bisogna intendersi definitivamente sul significato di queste due
parole “persona umana”.

I nostri Giudici forse intendono persone umane solo i colpevoli o presunti
tali, stupratori da branco?
_ I nostri giudici ritengono forse di dover eliminare gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo degli stupratori o presunti tali, stupratori
da branco?

Quale potrebbe essere il pieno sviluppo di costoro, stupratori da branco?
_ E perciò i nostri giudici ritengono di non doverne limitare la libertà?
_ Si badi bene, stupratori o presunti tali, di gruppo, da branco, l’antitesi
della civiltà.

Ma infine chi garantirà la libertà e il pieno sviluppo di quella bambina?
Chi le ridarà la dignità a cui ogni persona umana ha diritto anche secondo
la dichiarazione dei diritti universali dell’umanità?

Dichiarato o meno, questo è il diritto naturale della persona umana, tanto
maschio quanto femmina, senza distinzione o differenza.
_ Chi potrà cicatrizzare quella ferita esistenziale e totale del suo divenire
donna?

Così, abbandonata dalla giustizia, diventerà anche lei una di tante che
hanno come compagna fedele solo la paura, l’ansia, un senso di colpa
devastante, uno strisciante annullamento di sé. E se si guarderà intorno in
cerca di aiuto e conferme troverà solo solitudine, dubbi e irrisione.

Questa sì è una grande colpa, non farsi carico del destino di una giovane
vita di donna, appellandosi per giunta al meglio dei diritti sanciti dalla
Repubblica Italiana.

Ed è una grave colpa commessa da chi ha la responsabilità e il potere
istituzionale di fare al meglio giustizia e difesa dei diritti prima di
tutto delle vittime.

Ecco perché questa è una sentenza che nessuna di noi potrà dimenticare, o
mettere a latere, perché qui si consuma il peggior tradimento: usare le
norme della Repubblica contro le cittadine della Repubblica.

E peggio ancora, contro le speranze di giustizia e sicurezza di una piccola
minorenne tutto il potere dello stato.

Questa sentenza non potrà essere dimenticata, perché il tempo che
trascorresse con il nostro silenzio la farebbe diventare la pietra tombale
sulle nostre speranze e aspirazioni di giustizia, parità e uguale dignità
umana.