ANSIE DEL GIORNO – E’ un crescendo insopportabile di insicurezza, solitudine, odio, paura… RAZZISMO … stati d’animo alimentati da un linguaggio violento, da una sintassi elementare propria del diktat
Da wikipedia l’enciclopedia libera – La legge (Mancino) 25 giugno 1993, n. 205 è una norma della Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici. Emanata con il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 – convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205 – è nota come legge Mancino, dal nome dell’allora Ministro dell’Interno che ne fu proponente (il democristiano Nicola Mancino). Essa è oggi il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio.
L’art. 1 (“Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”) dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] è punito:
- a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”
L’art. 2 (“Disposizioni di prevenzione”) stabilisce che “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” come sopra definiti “è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.” Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda fascista e razzista negli stadi, disponendo che “è vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli” di cui sopra. “Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.”
L’art. 4 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.”
ebbene la paternità della legge 205/1993 sia ormai comunemente attribuita dalla opinione pubblica all’ex Ministro Nicola Mancino, la sua responsabilità nella stesura finale del testo fu in realtà assai marginale e limitata alla proposta di un Decreto Legge in grado di perseguire penalmente la diffusione di ideologie relative al razzismo. Un contributo importante al testo finale della legge attualmente in vigore è da attribuirsi alla attività parlamentare svolta dell’allora Deputato Enrico Modigliani (Partito Repubblicano Italiano).
Il partito politico di estrema destra Forza Nuova ha nel suo programma l’abolizione di questa legge.
La Lega Nord ha proposto nel 2014 un referendum per abrogarla.
I critici della legge Mancino asseriscono fra l’altro che essa sarebbe incostituzionale, in quanto in contrasto con l’art. 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. La Corte costituzionale, ad oggi, non ha avuto occasione di pronunciarsi su tale asserito contrasto fra l’art. 21 Cost. e la legge Mancino, tuttavia in due sentenze risalenti agli anni ’50 (la n. 1 del 1957 e la n. 74 del 1958) dichiarò infondate le questioni di legittimità costituzionale di norme analoghe a quelle di cui si discute, contenute negli art. 4 e 5 della sopra citata legge 645/52, con la motivazione che “Chi esamini il testo dell’art. 5 della legge isolatamente dalle altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, può essere indotto, come è accaduto alle autorità giudiziarie che hanno proposto la questione di legittimità costituzionale, a supporre che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido. Ma una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare” e, all’ulteriore capoverso “Il legislatore ha compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle; ed ha voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione.”
Soggiacente all’impianto della legge Mancino è possibile rintracciare un argomento classico del liberalismo europeo, vale a dire quello secondo cui le opinioni che apertamente incitano alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, non debbano godere della tutela riservata alla libertà di manifestazione del pensiero. Tale argomento fu formulato per la prima volta da John Locke il quale, con riferimento alle pratiche autoritarie del cattolicesimo a lui contemporaneo, asserì che “I papisti non devono godere del beneficio della tolleranza, perché, dove hanno il potere, si ritengono obbligati a negare la tolleranza agli altri”. Nel secolo scorso una simile argomentazione fu riproposta da Jean-Paul Sartre il quale, polemizzando contro gli antisemiti, dopo aver rilevato con sfavore che “In nome delle istituzioni democratiche, in nome della libertà d’opinione, l’antisemita reclama il diritto di predicare ovunque la crociata antiebraica”, e dopo aver definito pericolosa e falsa tale pretesa, sapidamente commentò: “Ammetterei a rigore che si abbia un’opinione sulla politica vinicola del governo […]. Ma mi rifiuto di chiamare opinione una dottrina che prende di mira espressamente persone determinate, che tende a sopprimere i loro diritti e a sterminarle”.
Lo scrittore Wu Ming ha formulato una critica “da sinistra” alla legge Mancino, sostenendo che la stessa ha fallito nel suo intento di contrastare l’estremismo di destra e si è anzi rivelata controproducente, in quanto, agli occhi di molti giovani, ha conferito ai neonazisti un’ingannevole attrattiva di martiri ribelli: secondo Wu Ming 1, già all’epoca della sua approvazione era possibile prevedere che “la legge avrebbe contribuito a peggiorare le cose, conferendo ancor più fascino maligno a naziskin e camerateria. Chi va in cerca di un’attitudine ‘antisistema’ non si scoraggerà per la sua messa al bando, anzi, è probabile che la cosa lo entusiasmi. Al primo riluttante sequestro di volantini, alla prima perquisizione all’acqua di rose in una sede d’ultradestra, la legge avrebbe trasformato in ribelle e finto martire anche il più scalzacane dei nazistelli di quartiere […] Se ad impedire a David Irving di tenere una conferenza non sono i compagni, la gente, gli ebrei autorganizzati, ma la Polizia che lo blocca all’aeroporto, allora l’ultimo dei cretini rapati lo penserà un reietto, un perseguitato, etc… E si crederà antagonista e trasgressivo per il fatto di stare dalla sua parte”.