bulA un anno dalla sua approvazione al Senato, ora con le nuove proposte  il testo non difende solo i minori, la vittima può essere anche una persona adulta.

Si parla di violenza psicologica, di mobbing, di minacce che le vittima  ricevono su Internet e nel mondo reale. Dopo un puntuale lavoro in Commissione, dopo tante audizioni e non pochi  emendamenti, il testo ora è in discussione  alla Camera

Una legge di certo sempre più urgente, visto il dilagare del bullismo online e di fenomeni incontrollabili come il sexting, i ricatti a sfondo sessuale su Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp e Skype, dove due milioni di adolescenti italiani trascorrono ormai gran parte delle loro giornate. Si calcola che il cyberbullismo, aiutato dall’anonimato sui social e in Rete e dalla platea universale che questi garantiscono, sia attivo 24 ore su 24 e  coinvolga il 7-8% della popolazione scolastica.stop

Chi lo subisce, si sente schiacciato inesorabilmente, messo all’angolo e condannato a una gogna pubblica la cui onta non potrà più essere lavata. E i fatti di questi giorni lo dimostrano.

 

camLa “nuova” legge antibullismo e cyberbullismo arrivata alla Camera dei Deputati si definisce nei seguenti articoli

articolo 1: il bullismo è “l’aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione”; il “cyberbullismo è un fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e la diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l’onore e la reputazione della vittima; il furto d’identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione”… addio fake satirici di personaggi famosi?).Sempre l’articolo 1 stabilisce “quale gestore del sito Internet ai fini del provvedimento, il prestatore di servizi della società d’informazione”: in pratica, tutti i fornitori di contenuti su Internet, eccetto gli access provider (come Telecom o Vodafone), i cache provider e i motori di ricerca.

articolo 2 prevede, in caso di cyberbullismo, la possibilità per chiunque, “anche minore ultraquattordicenne o genitore del minore”, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (o del social media, del servizio di messaggistica istantanea e di ogni rete di comunicazione elettronica) per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela: e cioè l’oscuramento, la rimozione o il blocco delle comunicazioni che lo riguardano, dei contenuti macchiati di cyberbullismo.

Previa però conservazione dei dati originali. A quel punto il Garante per la protezione dei dati personali verifica l’intervento del gestore, e se questo non adotta le misure necessarie entro 24 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente d’ufficio.

articolo 3 prefigura l’istituzione di un corposo tavolo tecnico in materia “senza oneri per la finanza pubblica”. L’articolo 4 tratteggia l’adozione da parte del Miur di linee di “orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale”: con l’insediamento in ogni scuola, tra le altre cose, di un docente-referente ad hoc. E chiama in causa i soliti e già sovraccarichi servizi sociali territoriali.

articolo 4-bis “affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l’adozione delle misure necessarie (di sostegno e disciplinari)”.

articolo 5 elenca misure di sostegno all’attività della Polizia postale prevedendo, per combattere il cyberbullismo, “un finanziamento di 220 mila euro all’anno nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet” (basteranno? E quale il nesso preciso con la pedopornografia?).

articolo 6 istituisce “l’ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking e risulta finalizzata sia a evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto”: per gli atti di bullismo non procedibili d’ufficio e per cui non è stata proposta o presentata querela.

articolo 6-bis  parla ancora di stalking. Per coloro che lo perpetreranno per via informatica o telematica, la sanzione sarà la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena contemplata per i “normali” cyberbulli.