DOPPIO COGNOME: la tardiva circolare ministeriale che amplifica dubbi, omissioni , incongruenze e ritardi
La Rete per la Parità, in una nota, prende posizione sulla circolare n. 7 del 14 giugno 2017 con cui il Ministero dell’ Interno ha formulato alcune indicazioni operative alle quali i Comuni e i Centri nascita dovrebbero attenersi dopo la sentenza n. 286 della Corte Costituzionale del novembre 2016, che ha accolto la questione di legittimità in materia di doppio cognome. “ In assenza della legge per l’attuazione degli effetti della sentenza, che la Corte ha definito indifferibile , la situazione è fuori controllo – dichiara Rosa Oliva, presidente della Rete per la Parità – ma il Parlamento non ne sembra consapevole – prosegue – vi sto il persistere di uno stentato iter in Commissione Giustizia Senato dell’AS 1628, e cioè del testo approvato dalla Camera nel 2014, al quale non risulta neanche connesso l’esame della sentenza, così come sono ignorate le 5 petizioni presentate in passato. ”
Vista l’inadempienza quarantennale del Parlamento, spetta a l Governo, titolare del potere legislativo in caso di necessità e urgenza, intervenire con la necessaria tempestività – prosegue Rosa Oliva – come la Rete per la Parità ha chiesto sin dal 6 marzo scorso ” Elencando le criticità della circolare, la Rete per la Parità sottolinea che il padre può ancora presentare da solo la denuncia di nascita, rimanendo così di fatto titolare esclusivo della scelta del nome e del/dei cognomi da dare al nuovo nato.
Non è stata prevista l’introduzione di una dichiarazione della madre ed è stato disatteso anche , con non condivisibili argomentazioni, quanto suggerito dal presidente dell ’Anci nella lettera inviata il 26 gennaio ai sindaci circa l’adozione di un modulo per le dichiarazioni di nascita che, pur essendo sottoscritto da uno solo dei genitori, comporti l’informazione e il coinvolgimento di entrambi.
La circolare è omissiva per quanto riguarda i casi di nuovi nati con altri fratelli e /o sorelle, perpetua la lesi one del diritto di scelta dei genitori per cui l’Italia è stata conda nnata dal la Corte di Strasburgo nel 2014, e scoraggia l’aggiunta del cognome materno quando uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome. Arriva fuori tempo utile il chiarimento che le nuove disposizioni si applicano “ a gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza ” e cioè dal 29 dicembre: non sono più riparabili i rifiuti illegittimi, basati su un’interpretazione degli effetti immediati della sentenza che ora si chiarisce essere errata, ai quali sono andati incontro genitori di bimbi nati prima di tale data, ma non ancora denunciati al 29 dicembre. E rimane un ultimo interrogativo: che uso si intende fare del monitoraggio disposto al 30 giugno sull’attuazione (sic), delle novità?
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