Sabato scorso, il 7 luglio, è stata diramata dal dipartimento per gli affari interni del Ministero degli Interni una circolare – che si può leggere QUI – che fa riferimento a decisioni (del 22 giugno scorso) della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in merito alla trascrizione degli atti di nascita di bambini di famiglie omogenitoriali.

La CEDU ha dichiarato “irricevibili” i ricorsi proposti contro l’Italia in merito al rifiuto di trascrizione di atti di nascita formati all’estero con il ricorso alla pratica della gestazione per altri e al rifiuto della indicazione della madre d’intenzione del minore nato in Italia a seguito del ricorso, all’estero, alla tecnica della procreazione medicalmente assistita. La Corte di Strasburgo riconosce la necessità di tracciare il legame tra i minori e i “genitori di intenzione” ma considera che l’Italia non viola gli obblighi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) perché, nell’ordinamento italiano, è prevista l'”adozione in casi speciali”.

Intanto, molti Sindaci in Italia continuano le trascrizioni di nascite di famiglie omogenitoriali. L’ultimo caso è quello di Firenze, dove il sindaco Dario Nardella ha trascritto la nascita di un bambino, figlio di due donne fiorentine che già avevano potuto qualche anno fa riconoscere la prima figlia.


Che cosa è e come opera la Corte europea dei diritti dell’uomo (da wikipedia):

La Corte europea dei diritti dell’uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959[ dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 46 membri del Consiglio d’Europa. Sebbene abbia sede a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non fa parte dell’Unione europea; non deve nemmeno essere confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un’istituzione effettiva dell’Unione europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt’altra natura, vertendo sull’applicazione del diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione.