La promessa di matrimonio
Carlo decide di non sposare più Maria e, due giorni prima del giorno fatidico, glielo comunica. Ovviamente, tutto è pronto ed organizzato per le imminenti nozze, la sposa, quindi, si rivolge all’Autorità Giudiziaria e chiede la condanna di Carlo al risarcimento del danno, per aver cambiato idea a due giorni dal fatidico “si”. Vediamo cosa succede secondo la legge italiana.La rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo configura una violazione delle {{regole di correttezza e di autoresponsabilità}}, che non possono considerarsi lecite o giuridicamente irrilevanti, ma non costituisce un illecito contrattuale o precontrattuale, poiché la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure crea un vincolo giuridico tra le parti. In siffatti casi si configura una speciale obbligazione ex lege che pone a carico del recedente, privo di giustificazione, l’obbligo di rimborsare alla controparte quanto meno l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.
E’ indubbio che la rottura della promessa di matrimonio non può considerarsi un comportamento lecito, allorchè avvenga senza giustificato motivo; è altresì indubbio che{{ tale promessa non genera l’obbligo di contrarre matrimonio}}, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno della parola data e il mancato rispetto dell’affidamento creato nell’altro futuro coniuge.
Insomma, da un lato la legge intende salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di ciascuno di contrarre matrimonio, per cui il recesso senza giustificato motivo non è assoggettato a principi di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, né ad una piena responsabilità risarcitoria, poiché tali scelte potrebbero tradursi in una pressione indiretta sui nubendi nel senso di spingerli ad un legame non voluto, piuttosto che sottoporsi a condanne per responsabilità civile.
Dall’altro lato, il recesso dalla promessa di matrimonio configura pur sempre {{una lesione dell’affidamento creato nell’altro futuro coniuge}} e quindi la violazione di regole di correttezza e di responsabilità, che non può considerarsi lecita o giuridicamente irrilevante.
I giudici di merito, a cui Maria si era rivolta, condannano il mancato sposo al {{risarcimento del danno}}, determinato nella misura di poco meno di diecimila euro, a titolo di spese sostenute per la cerimonia andata in fumo, oltre al pagamento di euro 30.000,00 per i danni morali subiti sa Maria, per il mancato matrimonio. Carlo si rivolge alla Suprema Corte per la revisione della sentenza di condanna.
I giudici di legittimità eliminano la condanna al risarcimento dei danni morali, perchè non ravvisabili ed applicabili alla fattispecie in esame.
Tutto ciò si verifica quando il recesso dal matrimonio è ingiustificato, quindi nulla viene imputato a chi promette di sposarsi e poi si tira indietro, quando si verificano fatti rilevanti; tali sono quelle circostanze che, se conosciute al momento degli sponsali, avrebbero dissuaso il promittente dal concluderli, ritenendosi fondamentale la loro ignoranza al momento dello scambio della promessa, nella pratica il recesso è stato considerato giustificato Per i casi di perdita dell’impiego o del fallimento, l’emergere di un’estrazione sociale diversa da quella promessa o mantenuta, la preesistente mancanza di una stabile occupazione, sempreché l’impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al conseguimento di un’occupazione definitiva. Il tutto, sempre tenuto conto anche dei principi morali e del ceto sociale dei promessi sposi, nonché del luogo in cui doveva celebrarsi il matrimonio.
Insomma, a conclusione della verifica del comportamento di chi promette di sposarsi e poi revoca il ingiustificatamente consenso possiamo indicare sinteticamente i seguenti casi:
_ esclusione del risarcimento del danno;
_ contenimento del risarcimento alle sole spese fatte e alle obbligazioni contratte;
necessità di un preciso collegamento tra le spese fatte e la promessa di matrimonio;
necessaria rispondenza delle spese fatte alle “condizioni delle parti”.
Per concludere, una nota di carattere sociale e culturale, i dati statistici segnalano una caduta quasi verticale del numero dei matrimoni, una rilevante crescita delle crisi coniugali e un vorticoso incremento delle unioni libere.
Ad ulteriore sostegno di questo trend, si è registrato in questi ultimi anni un repentino {{aumento di sentenze sulla promessa di matrimonio.}}
Per quanto riguarda la nuzialità, nel 2009 si conferma il trend decrescente per i matrimoni: sono pari a 230.613 contro i 247.740 nel 2008. Se si prende in considerazione il rito, il matrimonio religioso, nonostante la tendenza generale alla diminuzione, continua a essere preferito dagli sposi: nel 2009 sono stati celebrati con rito religioso il 62,8 % dei matrimoni. Rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate di oltre il 64% ed i divorzi sono praticamente raddoppiati. Questi incrementi sono stati osservati in un contesto in cui i matrimoni diminuiscono e quindi sono imputabili ad un effettivo aumento della propensione alla rottura dell’unione coniugale.
Insomma, il costume sociale è, come naturale, in evoluzione e con esso l’andamento e l’evoluzione delle unioni familiari.
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