MILANO – Consulta: no alla distinzione tra italian* e stranier* per il sostegno all’affitto
I giudici hanno dichiarato incostituzionale l’articolo della legge sul “Fondo sostegno affitti”, che prevedeva per i e le non comunitar* il requisito della residenza di 10 anni in Italia o di 5 in una stessa regione. È contro il principio di uguaglianza dell’articolo 3 della Costituzione e i requisiti richiesti sono “irragionevoli e arbitrari”
“Prima gli italiani” tanto in voga in questi tempi nei discorsi di politici e cittadini comuni è incostituzionale. Soprattutto quando si tratta di contributi per pagare l’affitto di casa. La Corte Costituzionale ha infatti bocciato l’articolo 11, comma 13, del decreto legge del 2008, in cui era previsto che per accedere al “Fondo sostegno affitti” gli immigrati extracomunitari dovessero essere residenti in Italia da almeno dieci anni o da almeno cinque in una stessa regione. Per i giudici tali requisiti violano l’articolo 3 della Costituzione in cui è sancito che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In particolare la Corte Costituzionale ritiene che i requisiti della residenza previsti dalla legge del 2008 abbiano “una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei”. La sentenza della Corte Costituzionale avrà conseguenze non indifferenti, perché gli stranieri che non hanno potuto farne domanda in questi anni ora potranno presentarla e ottenere i contributi arretrati, se ovviamente avevano gli altri requisiti richiesti a tutti: ossia un reddito Isee inferiore a 7mila euro all’anno.
La Corte Costituzionale nella sentenza evidenza anche l’assurdità di prevedere termini di residenza così lunghi. I dieci anni di presenza in Italia richiesti per avere il contributo per l’affitto sono “irragionevoli e arbitrari” per il semplice motivo che “tale termine coincide con quello necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana”. Dunque è sproporzionato pretendere per un semplice contributo lo stesso requisito previsto per ottenere la ben più importante cittadinanza. E sono irragionevoli anche i cinque anni di residenza in una stessa regione, visto che la legge del 2008 sul fondo sostegno affitti era stata emanata proprio per “favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati”. Dunque una norma che voleva favorire la ricerca della casa, senza legarla a confini regionali. (dp)