WE TOOgether – Quando le donne al governo e in parlamento agiscono…unite – Purtroppo lo fanno in punta di piedi e in un silenzio assordante
Non c’è chi non associ immediatamente le due parole ME TOO alla denuncia di molestie sessuali, per ottenere un lavoro, per mantenere un lavoro, per poter vivere e continuare a fare la professione che si è scelta. Sospinta dalla denuncia di attrici di tutto il mondo, si è estesa ad ogni tipo di lavoro, in ogni settore e campo di attività. Dalla scuola agli ospedali, dalle università alle industrie…E’ la ripresa – a distanza di quasi trenta anni e di una intera generazione – della lotta alle molestie e ai ricatti sul lavoro e della richiesta di interventi concreti per combatterle.
l’ILO , l’organizzazione internazionale del Lavoro, proporrà nella prossima Assemblea Generale l’adozione di una convenzione ad hoc, e in Italia, in silenzio, ma in maniera efficace le donne presenti nel Governo Italiano- e nel Dipartimento Pari Opportunità, in attesa che il Parlamento vari finalmente una legge- hanno inserito, e fatto approvare, nella legge di bilancio 2018 un articolo importante il n 218 . Il divieto di sanzioni, trasferimenti demansionamenti, licenziamenti o altre ritorsioni per chi denuncia le molestie, aggiungendo la responsabilità civile (ex art 2087 CC) dei datori e dei loro delegati che evitino di intervenire per prevenire e rimuovere le molestie. La legge di bilancio si compone di un unico articolo e di molti comma Il 218 è…
- All’articolo 26 del Codice delle pari opportunità tra Uomo e Donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
Libro III – Titolo 1 -Capo 1 Articolo 26 (Molestie e Molestie sessuali)
- a) al comma 3, primo periodo, le parole: commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non puo’ essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante e’ nullo. Sono altresi’ nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonche’ qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita’ penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrita’ fisica e morale e la dignita’ dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, piu’ opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignita’ di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza » (.martedì 10 aprile 2018 pubblicato su http://www.power-gender.org/